Il tema della validità e della efficacia delle clausole claims made, è stato oggetto negli ultimi anni di accesi dibattiti e di contrastanti prese di posizione da parte della giurisprudenza e della dottrina, ricevendo in obiter un primo autorevole riconoscimento sul piano della liceità da parte di Cass. civ. Sez. III, 15 marzo 2005, n. 5624, secondo cui il contratto assicurativo contenente tali pattuizioni, pur non rientrando nella fattispecie astratta tipica prevista dall'art. 1917 c.c., costituisce comunque un contratto atipico da ritenersi in linea generale lecito ex art. 1322 c.c..
Ciononstante si segnalano vari orientamenti nella Giurisprudenza di merito.
Dopo alcune oscillanti sentenze sulla validità delle clausole claims made, ritenute da alcuni Giudici lecite e da altri nulle, in alcune recenti pronunce, assumendo una diversa posizione rispetto alla Cassazione, si afferma la piena corrispondenza di tali pattuizioni al tipo legale dell’art. 1917 cod. civ., in quanto non implicherebbero né una diversa natura del rischio oggetto del contratto assicurativo, né comporterebbero il venir meno del rischio stesso.
In tal senso Trib. Milano 18.3.2010 e Trib. Milano 10.1.2012 secondo cui la clausola "claims made", nel determinare una deroga consentita all'art. 1917 c.c., non determina per ciò solo l'atipicità del contratto assicurativo, non implicando la stessa né una diversa natura del rischio oggetto dei contratto assicurativo, né il venir meno del rischio stesso, in quanto l'oggetto della copertura assicurativa rimane il fatto colposo dedotto in polizza, che diviene rilevante soltanto nell'ipotesi in cui la richiesta di risarcimento del danno pervenga all'assicurato "durante il tempo dell'assicurazione", né, inoltre, detta clausola, nella sua versione "pura", è da configurarsi come clausola vessatoria.
Propendono per la nullità: Trib. Casale Monferrato 25.2.1997; Trib. Bologna 2.10.2002; Trib. Roma, 1.3.2006; Trib. Roma, 18.2006; Trib. Genova, 8.4.2008.
A favore della validità: Trib. Crotone 8.11.2004; Trib. Milano 5.7.2005; Trib. Milano 18.3.2010; Trib. Milano 10.1.2012.